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Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili - scontro di veicoli - Cass. n. 8051/2016

Tamponamento - Presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. - Esclusione - Responsabilità del tamponante - Onere della prova liberatoria - Configurabilità.

In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8051 del 21/04/2016

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