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Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 09/03/2012

Mancanza di collisione diretta tra veicoli- Estensione - Condizioni.

La presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 09/03/2012