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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 12932 del 13/06/2011

Sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale - Opposizione proposta tramite servizio postale - Ammissibilità - Termine - Consegna del plico da parte del notificante all'agente postale - Rilevanza - Arrivo alla cancelleria del giudice oltre il termine - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

A seguito della sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale, l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, può essere proposta anche tramite il servizio postale; in tal caso, l'opposizione notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno deve considerarsi tempestiva - alla luce dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4 della legge 20 novembre 1982, n. 890 - qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenuta nel termine di cui al primo comma del citato art. 22, rimanendo irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 12932 del 13/06/2011