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sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere - giudizio davanti al giudice di pace Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9096 del 15/04/2013

Notificazioni durante il procedimento presso la cancelleria del giudice - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Parte rappresentata da procuratore alla lite operante nella circoscrizione di sua assegnazione - Obbligo di elezione di domicilio presso la sede del giudice - Esclusione - Applicabilità del principio in tema di opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 - Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9096 del 15/04/2013

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Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9096 del 15/04/2013
L'art. 58 disp. att. cod. proc. civ. - secondo il quale le notificazioni durante il procedimento dinanzi al giudice di pace possono essere validamente eseguite presso la cancelleria dello stesso, ove sia omessa la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, a norma dell'art. 319, secondo comma, cod. proc. civ., nel comune sede dell'ufficio giudiziario adito - opera unicamente nei confronti della parte che sta in giudizio personalmente; se, invece, la parte è rappresentata da procuratore alla lite (o, come nella specie, si difenda personalmente ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.), questi, in difetto di prescrizioni al riguardo nello stesso codice di rito ed alla stregua della legge professionale (art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37), è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha sede (venendo, in mancanza, considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice) solo quando eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, e non pure quando operi (in qualunque luogo, e perciò anche in comune diverso da quello sede del tribunale) nell'ambito di detta circoscrizione, nel qual caso le notifiche possono validamente eseguirsi solo presso il suo domicilio risultante dall'albo professionale, secondo le normali regole applicabili in materia. Ne consegue che, alla luce di tali principi, va interpretata altresì la disposizione dell'art. 22, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella specie, applicabile "ratione temporis"), la quale, allorché l'opponente avverso provvedimento in materia di sanzioni amministrative abbia nominato un procuratore, per le notificazioni e comunicazioni in corso di procedimento rinvia alle modalità stabilite dal codice di procedura civile.