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Nozione di privata dimora – Cass. n. 10369/2021

Sanzioni amministrative - applicazione - atti di accertamento - Ispezione di luoghi - Privata dimora - Nozione coincidenza con quella rilevante agli effetti dell'art. 614 c.p. - Sussistenza - Fattispecie.

La nozione di "privata dimora" rilevante, agli effetti dell'art. 13 l. n. 689 del 1981, per delimitare il potere di ispezione degli organi addetti all'accertamento di illeciti amministrativi (potere che può, appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata dimora) coincide con quella rilevante agli effetti del reato di violazione di domicilio (art. 614 c. p.) e, dunque, comprende non soltanto la casa di abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all'esplicazione della vita privata o di attività lavorativa, vale a dire di atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva considerato illegittima la sanzione irrogata per attività rumorosa accertata all'interno di una casa di abitazione nella quale si svolgeva una festicciola con accompagnamento musicale).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10369 del 20/04/2021 (Rv. 661090 - 01)