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Adozione dell'ordinanza ingiunzione – Cass. n. 15720/2021

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - L.r. Campania n. 13 del 1983 - Termine fissato dall'art. 8, comma 2 - Funzione - Per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione - Esclusione - Per l'audizione degli interessati.

 

In tema di sanzioni amministrative e pecuniarie comminate, sulla base della l.r. Campania n. 12 del 1983, dalla Regione medesima o da Enti da essa individuati, il termine, previsto dall'art. 8, comma 2, della l.r. cit., di sessanta giorni dalla data di ricezione del rapporto, completo di processo verbale e della prova delle seguite contestazioni o notificazioni, unitamente ad eventuali scritti difensivi e documenti presentati dall'interessato, non concerne il limite temporale entro cui deve essere adottato il provvedimento, bensì quello entro il quale vanno sentiti gli interessati che, nei modi e nei termini fissati dalla normativa, abbiano fatto pervenire all'autorità competente la relativa richiesta di audizione.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15720 del 04/06/2021 (Rv. 661481 - 01)

 

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