Skip to main content

Autorità, anche periferica, autrice del provvedimento impugnato – Cass. n. 35795/2021

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - impugnazione - Opposizione ad ordinanza emessa ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Legittimazione passiva - Autorità, anche periferica, autrice del provvedimento impugnato - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Persistenza nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione - Sussistenza - Fattispecie.

 

Nel giudizio di opposizione ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 (già art. 23 della l. n. 689 del 1981 ), la legittimazione passiva spetta, ai sensi del comma 5 dell'art. 7 cit., alternativamente al prefetto ovvero a regioni, province e comuni, anche quando l'autorità che ha emesso l'ordinanza agisca quale organo periferico dell'amministrazione statale, per effetto di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933 (come sostituito dall'art. 1 della l. n. 260 del 1958), in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato; tale legittimazione resta ferma nella successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, non rinvenendosi, nell'attuale disciplina dell'art. 7 cit. (e, prima, dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981), alcun elemento da cui possa desumersi che, alla legittimazione in primo grado dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio subentri, nella fase di impugnazione, quella del Ministro, con la conseguenza che il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministro, anziché nei confronti dell'autorità che ha emesso l'ordinanza, è inammissibile. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministero dell'Interno, anziché dell'Ufficio territoriale del Prefetto, che si era difeso nei precedenti gradi di giudizio).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 35795 del 22/11/2021 (Rv. 662911 - 01)

 

Corte

Cassazione

35795

2021