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Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2193 del 30/01/2008

Avvocato esercitante la difesa personale a norma dell'art. 86 cod. proc. civ. - Diritto alla liquidazione di diritti ed onorari - Sussistenza.

 

La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 cod. proc. civ. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione.

Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2193 del 30/01/2008