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Spese giudiziali civili - di cassazione - giudizio di rinvio - Cass. n. 15506/2018

Rimessione al giudice di rinvio di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità - Rigetto dell'appello da parte del giudice di rinvio - Obbligo dello stesso di provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione - Riforma della sentenza di primo grado - Obbligo del giudice di rinvio di provvedere sulle spese dell'intero giudizio - Applicazione del principio della soccombenza all'esito globale del processo - Conseguenze.

Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15506 del 13/06/2018

 

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

15506 

2018