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Spese giudiziali civili - di cassazione – Cass. n. 25435/2019

Mancanza della procura speciale a ricorrere per cassazione - Ricorso - Inammissibilità - Condanna alle spese del giudizio a carico del difensore senza procura - Ammissibilità.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25435 del 10/10/2019 (Rv. 655644 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

25435

2019