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Spese giudiziali civili - condanna alle spese - di rappresentanti o curatori -Cass. n. 9203/2020

Condanna in solido con la parte rappresentata - Condizioni - Sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 94 c.p.c. - Necessaria enunciazione.

L'art. 94 c.p.c. prevedendo la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9203 del 20/05/2020 (Rv. 657676 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_094, Cod_Proc_Civ_art_096

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2020