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Condanna alle spese - impugnabilita' in cassazione - Cass. n. 18128/2020

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - impugnabilita' in cassazione -Ammissibilità - Condizioni - Violazione del divieto di condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa - Applicabilità anche al caso di cd. soccombenza virtuale.

SPESE GIUDIZIALI 

CONDANNA

IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE

In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020 (Rv. 658963 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_360_1

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2020