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Pronuncia di cassazione con rinvio - liquidazione delle spese – Cass. n. 22650/2020

Spese giudiziali civili - di cassazione - giudizio di rinvio - Decisione a contenuto non definitivo - Pronuncia di cassazione con rinvio - Liquidazione delle spese ad opera del giudice del rinvio - Contenuto - Limiti.

In presenza di una pronuncia di cassazione con rinvio, avente ad oggetto una decisione a contenuto non definitivo, il giudice del rinvio è tenuto alla sola liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio aventi ad oggetto la predetta sentenza non definitiva, laddove le spese relative all'intero giudizio di merito in cui la predetta decisione non definitiva si inserisce devono essere liquidate e regolate dal giudice che pronuncia la relativa sentenza definitiva, con la quale lo stesso opera la valutazione unitaria e globale della soccombenza.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22650 del 19/10/2020 (Rv. 659372 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_385, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_394

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