L'espressa previsione, da parte dell'art. 96 c.p.c., del potere del giudice di liquidare il danno da responsabilità processuale aggravata si basa sulla considerazione che tale danno non può di norma essere provato nel suo esatto ammontare e, quindi, deve poter essere liquidato equitativamente dal medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22588 del 16/10/2020 (Rv. 659388 - 01)