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Condanna - Soccombenza - Cause connesse - Riunione in un unico giudizio - Cass. n. 6951/2011

Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento - Esclusione - Liquidazione delle spese processuali - Criteri - Riferimento ai singoli giudizi riuniti - Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6951 del 25/03/2011

Spese giudiziali civili - Condanna - Soccombenza - Cause connesse - Riunione in un unico giudizio -

Effetti - Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento - Esclusione - Liquidazione delle spese processuali - Criteri - Riferimento ai singoli giudizi riuniti - Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6951 del 25/03/2011
 

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6951 del 25/03/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con decreto del 30 novembre 2006, la Corte d'Appello di Roma ha accolto le domande di equa riparazione proposte da Ta.. Giuseppe, Maria Carmina Sa.., Girolamo Te.., Carmela De.., Filomena De.. e St.. Luciano nei confronti del Ministero della Giustizia per la violazione del termine di ragionevole durata de processo, verificatasi in un giudizio promosso dagli istanti dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro.
Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell'anno 1998 e conclusosi in primo grado con sentenza del 30 aprile 2003, era ancora pendente in appello, e ritenuto che i casi trattati fossero in sè alquanto semplici, la Corte ha determinato la ragionevole durata del processo di primo grado in tre anni, escludendo invece la sussistenza di un irragionevole ritardo in appello, e, tenuto conto della modestia delle pretese azionate e del patema d'animo sofferto dagli istanti, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in Euro 800.00 per ciascuno di essi.

2. - Avverso il predetto decreto il Ta.. e la Sa.. propongono distinti ricorsi per cassazione, il primo articolato in sedici motivi, il secondo in quindici motivi. Il Ministero resiste con controricorso alla sola impugnazione del Ta...

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi, aventi ad oggetto l'impugnazione dello stesso decreto.
1.1. - Si rileva inoltre che avverso il medesimo decreto hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione Te.. Girolamo, Carmela De.., Filomena De.. e St.. Luciano, le cui impugnazioni sono state riunite e decise con sentenza del 15 giugno 2010, n. 14459.

Tale decisione, intervenuta senza che si fosse provveduto alla riunione di tutte le impugnazioni separatamente proposte avverso lo stesso decreto, non comporta peraltro l'improcedibilità di quelle del Ta.. e della Sa.., avendo i ricorsi ad oggetto cause diverse e scindibili, che per effetto della trattazione unitaria nel precedente grado di giudizio sono state definite con un decreto solo formalmente unico (cfr. Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2008, n. 16826; Cass., Sez. lav., 4 marzo 2008, n. 5846).

2. - Con i primi tre motivi di impugnazione di entrambi i ricorsi, il Ta.. e la Sa.. denunciano la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e dell'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha riconosciuto l'indennizzo soltanto per il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata, anziché per l'intera durata del processo, astenendosi dal disapplicare le norme interne contrastanti con la Convenzione e contravvenendo ai principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

2.1. - I motivi sono infondati.
Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), infatti, l'indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non dev'essere correlato alla durata dell'intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole. Tale criterio di calcolo appare non solo conforme al principio enunciato dall'art. 111 Cost., il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l'art. 6, par. 1, della CEDU, in quanto non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (cfr. Cass., Sez. 1^, 23 novembre 2010, n. 23654, 14 febbraio 2008, n. 3716).

3. - Sono parimenti infondati il quarto, il quinto, il sesto ed il decimo motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell'art. 6, par. 1, della CEDU e dei principi enunciati dalla Corte EDU, nonché l'incongruenza e l'insufficienza della motivazione, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha liquidato il danno non patrimoniale in misura inferiore agli standards europei, senza fornire alcuna motivazione ed in particolare senza spiegare le ragioni per cui ha ritenuto modesti gl'interessi economici coinvolti nel giudizio presupposto.
3.1 - È pur vero che, come ripetutamente affermato da questa Corte, il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall'altro può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purché motivate e non irragionevoli. È stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l'esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che la quantificazione di tale pregiudizio dev'essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l'irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass., Sez. 1^, 30 luglio 2010, n. 17922; 14 ottobre 2009, n. 21840).

Tali parametri sono stati sostanzialmente rispettati dalla Corte d'Appello, la quale, tenuto conto della modestia delle pretese azionate nel giudizio presupposto e considerato che le stesse non attenevano ai diritti fondamentali della persona e della vita, ha ridimensionato la portata del patema d'animo sofferto dagli istanti in conseguenza dell'irragionevole protrarsi della vicenda processuale, ed ha pertanto riconosciuto a ciascuno di essi la somma di Euro 800,00, superiore all'importo minimo ritenuto adeguato dalla Corte EDU.
I ricorrenti si dolgono della mancata precisazione delle ragioni che hanno indotto la Corte d'Appello a ritenere modesti gl'interessi economici coinvolti nella controversia, senza però considerare che il giudizio di comparazione tra la natura e l'entità della pretesa patrimoniale (c.d. posta in gioco) e la condizione socioeconomica del richiedente, cui il giudice di merito deve procedere per accertare l'impatto dell'irragionevole ritardo sulla psiche di quest'ultimo, al fine di giustificare l'eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte EDU, deve pur sempre aver luogo sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti (cfr. Cass., Sez. 1^, 24 luglio 2009, n. 17404; 2 novembre 2007, n. 23048), che nella specie non sono state neppure riportate nei ricorsi, con la conseguenza che le censure si presentano, sotto tale profilo, prive di autosufficienza.

4. - Sono altresì infondati il settimo, l'ottavo ed il nono motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevando che la Corte d'Appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 dovuto in relazione alla natura del giudizio presupposto, senza fornire alcuna motivazione.
4.1. - L'inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte CEDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durata possa giustificare il riconoscimento di un importo forfetario aggiuntivo, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa infatti che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo. Ne consegue da un lato che il giudice di merito può tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura della controversia comporta, nell'ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell'implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass., Sez. 1^, 3 dicembre 2009, n. 25446; 29 luglio 2009, n. 17684); dall'altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla mera affermazione che il bonus in questione spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869).

5. - Con l'undicesimo ed il dodicesimo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6, par. 1, della CEDU, dell'art. 1 del relativo protocollo aggiuntivo e dell'art. 132 cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che la Corte d'Appello ha liquidato le spese processuali in misura insufficiente rispetto agli standards europei.
5.1. - Le censure sono infondate.
Nei giudizi di equa riparazione promossi ai sensi della L. n. 89 del 2001, che si svolgono dinanzi al giudice italiano secondo le disposizioni processuali dettate dal codice di rito, la liquidazione delle spese processuali deve essere infatti effettuata applicando le tariffe professionali vigenti nell'ordinamento italiano, e non già in base agli onorari liquidati dalla Corte EDU, i quali attengono esclusivamente al regime de procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di Strasburgo, dal momento che la liquidazione del compenso per l'attività professionale prestata dinanzi ai giudici dello Stato deve aver luogo secondo le norme che disciplinano la professione legale davanti alle corti ed ai tribunali di quello Stato (cfr. Cass., Sez. 1^, 11 settembre 2008, n. 23397).

6. - Sono infine infondati i motivi dal tredicesimo al sedicesimo del ricorso del Ta.. e quelli dal tredicesimo al quindicesimo del ricorso della Sa.., con cui i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6, par. 1, della CEDU, della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 91, 92, 112 e 132 cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente o incongrua motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che la Corte d'Appello, senza fornire un'adeguata motivazione, ha liquidato le spese processuali in misura non conforme alle tariffe professionali ed alla natura del procedimento, il quale, pur svolgendosi nelle forme del rito camerale, non costituisce espressione di volontaria giurisdizione ma ha carattere contenzioso.
6.1. - La motivazione del decreto impugnato non reca infatti alcuna indicazione dalla quale possa desumersi che, come sostengono i ricorrenti, la liquidazione delle spese (unitariamente quantificate, in favore dei sei ricorrenti, in complessivi Euro 2.750,00, ivi compresi Euro 1.200.00 per diritti ed Euro 1.500,00 per onorario) abbia avuto luogo secondo la tariffa vigente per i procedimenti in camera di consiglio, anziché in base a quella relativa ai procedimenti contenziosi, la cui applicabilità discende dalla natura della controversia, riguardante contrapposte posizioni di diritto soggettivo e destinata a chiudersi con un provvedimento pronunziato nel pieno contraddittorio delle parti ed avente natura sostanziale di sentenza (cfr. Cass., Sez. 1^, 7 ottobre 2009, n. 21371, 17 ottobre 2008, n. 25352).
I ricorrenti, inoltre, pur lamentando l'insufficiente liquidazione delle spese, non hanno provveduto all'analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che ritengono violate e degli importi considerati, la cui indicazione risulta essenziale al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacché l'eventuale violazione della suddetta tariffa integra un'ipotesi di error in indicando e non in procedendo (cfr. Cass., Sez. 1^, 7 agosto 2009, n. 18086; Cass., Sez. 2^, 16 febbraio 2007, n. 3651).

7. - I ricorsi vanno pertanto rigettati, con la conseguente condanna del Ta.. al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero, che si liquidano come dal dispositivo. Non occorre invece provvedere al regolamento delle spese processuali nei rapporti tra il Ministero e la Sa.., avuto riguardo al mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'Amministrazione nei confronti di quest'ultima ed alla perdurante autonomia dei ricorso da lei proposto, nonostante la riunione a quello dell'altro ricorrente (cfr. Cass., Sez. 3^, 13 luglio 2006, n. 15954; Cass., Sez. 2^, 12 giugno 2001, n. 7908).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi nn. 2435/2008 e 2439/2008 R.G., li rigetta, e condanna Ta.. Giuseppe al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della Giustizia, che si liquidano in Euro 600,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011
 

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