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Esecuzione forzata - competenza - per territorio - obblighi di fare e di non fare – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28515 del 22/12/2011

Ordine di reintegrazione del dipendente illegittimamente trasferito - Domanda volta ad accertare l'impossibilità di eseguire l'ordine di reintegrazione - Qualificazione - Azione per la determinazione delle modalità di esecuzione della sentenza - Applicabilità dell'art. 26 cod. proc. civ. - Competenza territoriale - Criteri di determinazione - Individuazione.

In relazione alla proposizione di domanda formalmente volta ad accertare l'impossibilità di eseguire l'ordine di reintegrazione del dipendente illegittimamente trasferito ed invece qualificata come azione volta a determinare le modalità di esecuzione della sentenza, ai fini della competenza territoriale deve trovare applicazione, anche nel caso di obbligo attinente ad un rapporto di lavoro, l'art. 26, ultimo comma, cod. proc. civ., a norma del quale, per l'esecuzione forzata di obbligo di fare e di non fare, la competenza per territorio va determinata con riferimento alla "sede materiale" dell'esecuzione, ossia al luogo in cui risulta ubicato il posto di lavoro dal quale il lavoratore è stato trasferito o, comunque, nel quale debbono porsi in essere gli adempimenti necessari a realizzare l'effetto utile della sentenza, essendo irrilevante lo scopo di accertare l'impossibilità di eseguire la sentenza e non già di darvi attuazione, dal momento che rileva la finalità dell'azione, volta a determinare l'ambito di precettività del "dictum" del giudice e la sua concreta esigibilità.

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28515 del 22/12/2011