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Esecuzione forzata - distribuzione della somma ricavata - controversie (opposizione alle distribuzioni) – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 860 del 14/01/2011

Art. 512 cod. proc. civ. - Attuale formulazione - Applicabilità - Opposizioni distributive pendenti anteriormente al primo marzo 2006 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il nuovo regime giuridico della risoluzione delle controversie in sede distributiva, introdotto dal novellato art. 512 cod. proc. civ., che prevede, in caso di contestazione, la diretta cognizione del giudice dell'esecuzione e, in seconda battuta, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di tale giudice, non si applica ai procedimenti di opposizione distributiva pendenti alla data del 1° marzo 2006, in cui è entrata in vigore la norma, ma solo a quelli introdotti a partire da tale data, in quanto la disposizione transitoria che ha stabilito l'applicabilità delle nuove norme in materia di esecuzione forzata anche ai procedimenti "esecutivi" pendenti al 1° marzo 2006 non può estendersi alle controversie ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ. pendenti secondo il vecchio rito. (Nella specie, la S.C., in applicazione del riportato principio, ha ritenuto appellabile, ai sensi dell'art. 339, primo comma, cod. proc. civ., la sentenza resa ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riforma del 2006).

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 860 del 14/01/2011