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Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore - beni impignorabili o relativamente impignorabili - stipendi salari ed assegni – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6548 del 22/03/2011

Trattamenti pensionistici - Impignorabilità parziale - Opposizione od eccezione del debitore - Necessità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Fattispecie.

L'impignorabilità parziale di trattamenti pensionistici, è posta a tutela dell'interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 Cost.) e tale finalità è ancora più marcata dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, efficace dal 1° dicembre 2009 (data in cui è entrato in vigore il Trattato di Lisbona), che, all'art 34, terzo comma, garantisce il riconoscimento del diritto all'assistenza sociale al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti. Ne consegue che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo per violazione di norme imperative e la nullità è rilevabile d'ufficio senza necessità di un'eccezione o di un'opposizione da parte del debitore esecutato (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'applicabilità di tale regime anche alla pensione erogata dall'Enasarco ai sensi dell'art. 28, primo comma, legge 2 febbraio 1973 n. 12, qualificata parzialmente impignorabile dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 183 del 2009).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6548 del 22/03/2011