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Esecuzione forzata - Beni indivisi

Espropriazione dell'intera quota delle cose comuni spettante ad uno dei comproprietari - Ammissibilità - Condizioni - Totalità dei beni di una determinata specie - Espropriazione della quota di un singolo bene indiviso - Ammissibilità - Limiti - Massa comune comprensiva di pluralità di cose della stessa specie - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6809 del 19/03/2013

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6809 del 19/03/2013

 

In tema di esecuzione forzata su beni indivisi, mentre è consentita l'espropriazione dell'intera quota delle cose comuni spettante ad uno dei comproprietari, limitatamente a tutti i beni di una determinata specie (immobili, mobili o crediti), non è ammissibile l'espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più cose della stessa specie, atteso che, potendosi assegnare al debitore, in sede di divisione, una parte di altro bene compreso nella medesima massa, il pignoramento rischierebbe di non conseguire i suoi effetti, per inesistenza, nel patrimonio del debitore, dell'oggetto dell'esecuzione.