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Esecuzione forzata - estinzione del processo - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13108 del 24/05/2017

Provvedimento di chiusura del processo esecutivo per estinzione del credito azionato – Contestuale liberazione dei beni pignorati - Impugnazione - Opposizione ex art. 617 c.p.c. – Necessità.

In tema di esecuzione forzata, può essere impugnato esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, anche a seguito di contestazione del debitore, definisca il procedimento esecutivo per riscontrata estinzione del credito azionato, qualora abbia contestualmente disposto la liberazione dei beni pignorati.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13108 del 24/05/2017