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Esecuzione forzata - opposizioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 27851 del 12/12/2013

Mutuo fondiario - Debitore - Domicilio eletto nel contratto - Notifica degli atti dell'esecuzione forzata - Validità - Sussistenza - Conseguenze.

L'elezione di domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuo fondiario, con dichiarazione riferita espressamente anche agli effetti giudiziali ed esecutivi, rimane valida ed efficace per tutti gli atti della procedura di esecuzione forzata. Ne consegue che la notificazione dell'atto di pignoramento eseguita, ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ., presso il domicilio eletto, è valida e regolare e da tale momento decorre il termine dell'art. 617 cod. proc. civ. per proporre l'opposizione agli atti esecutivi concernente la regolarità formale della stessa notificazione e dell'atto di pignoramento.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 27851 del 12/12/2013