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Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9549 del 29/09/1997

Pignoramento di titoli azionari - Da eseguirsi presso il debitore - Erronea esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi - Conseguente provvedimento ordinatorio del giudice dell'esecuzione dichiarativo "ex officio" della nullità del pignoramento - Impugnazione del provvedimento - Con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Rimedio della opposizione agli atti esecutivi - Legittimità.

l sistema di controllo di legittimità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione (realizzato attraverso i rimedi alternativi della opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 cod. proc. civ., e del reclamo, di cui al successivo art. 630) esclude che gli stessi possano ritenersi sottoposti al (diverso) regime delle impugnazioni previsto, per le sentenze, dall'art. 323 del codice di rito, ed esclude, ancora, che, in relazione ad essi, possa legittimamente parlarsi di definitività dell'atto giurisdizionale (di assenza, cioè, di ogni altro rimedio nell'ambito dell'ordinamento processuale), condizione necessaria affinché un provvedimento decisorio possa dirsi impugnabile, in sede di legittimità, con il rimedio del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. In particolare, il provvedimento del giudice dell'esecuzione dichiarativo della nullità di un atto di pignoramento perché affetto da un vizio di violazione di norma processuale rilevabile di ufficio, in quanto incidente sull'idoneità stessa dell'atto al conseguimento del suo scopo (nella specie, pignoramento di titoli azionari eseguito nella forma del pignoramento presso terzi e non presso il debitore, benché la società, in sede di dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ., avesse negato di possedere tali titoli) deve ritenersi suscettibile del rimedio della opposizione agli atti esecutivi, e non anche del ricorso straordinario per Cassazione, diversamente dal caso in cui la questione di nullità del pignoramento non sia stata rilevata di ufficio, bensì sollevata dal debitore in sede di opposizione, con conseguente decisione pretorile avente natura di sentenza, essendosi quell'organo giudicante trovato, nella sostanza, a decidere egli stesso su di una opposizione agli atti esecutivi.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9549 del 29/09/1997