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Esecuzione forzata - precetto - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1043 del 07/04/1972

Morte del debitore originario - intimazione all'erede od al rappresentante giudiziale dell'er - chiamato all'eredita’ non accettante e privo del possesso di beni ereditari - intimazione al curatore dell'eredita’.*

Il precetto,quale intimazione di adempiere l'Obbligo risultante dal titolo esecutivo,deve essere intimato,nel caso di morte del debitore originario,all'erede o a chi,pur non essendo erede,abbia,a norma di legge,il potere di rappresentanza giudiziale dell'eredità. Quando il chiamato non ha accertato l'eredità e non e nel possesso dei beni erri,il precetto dev'essere intimato al curatore dell'eredità di cui sia stata provocata la nomina a norma dell'art 528 cod civ, non potendo trovare applicazione l'art 486 cod civ il quale,nello stabilire che,durante il termine per fare l'inventario,il chiamato può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l' eredità si riferisce al chiamato che e nel possesso dei beni,considerato nel precedente articolo 485.*

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1043 del 07/04/1972