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Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 07)

Opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.- Sospensione dell'esecuzione disposta per motivi già dedotti con opposizione a precetto - Termine per promuovere il giudizio di merito - Inosservanza - Conseguenze - Estinzione del processo esecutivo ex art. 624, terzo comma, c.p.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Qualora, pendendo un'opposizione a precetto, il giudice dell'esecuzione - o il collegio adito in sede di reclamo - sospenda l'esecuzione per i medesimi motivi dedotti nell'opposizione pre­esecutiva, le parti non sono tenute a promuovere il giudizio di merito nel termine eventualmente loro assegnato, non conseguendo da tale omissione l'estinzione del processo esecutivo ex art. 624, terzo comma, c.p.c., in quanto l'unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare è quello, già introdotto, di opposizione a precetto. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 07)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_363