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Esecuzione forzata - consegna o rilascio (esecuzione per) - rilascio – Cass. n. 12920/2020

Esecuzione per rilascio, in forza di titolo esecutivo costituito da decreto di trasferimento emesso nella espropriazione immobiliare - Opposizione all'esecuzione per dedurre vizi dell'espropriazione forzata - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - trasferimento In genere.

È inammissibile l’opposizione all'esecuzione proposta avverso la procedura di rilascio, finalizzata a recuperare un'opposizione agli atti esecutivi che avrebbe dovuto essere autonomamente proposta contro il decreto di trasferimento adottato in seno alla procedura di espropriazione immobiliare, nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dalla conoscenza dell'atto comunque avutane. (La S.C. ha espresso il principio nell'ambito di un giudizio in cui il debitore esecutato, in sede di procedura di esecuzione per rilascio, aveva contestato il presupposto decreto di trasferimento del bene, affermandone la nullità per mancato rispetto del principio del contraddittorio).

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12920 del 26/06/2020 (Rv. 658178 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617

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