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Esecuzione forzata - giudice dell'esecuzione - notificazioni e comunicazioni – Cass. n. 10808/2020

 Pubblicita' avvisi - audizione degli interessati

 Espropriazione immobiliare di un bene ipotecato per debito altrui - Atto di pignoramento - Notificazione al solo terzo proprietario - Sufficienza - Titolo esecutivo e precetto - Notificazione al terzo ed al debitore - Necessità - Parte necessaria del procedimento - Limiti e conseguenze.

In tema di espropriazione immobiliare di un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il debitore garantito non è legittimato passivo dell'azione esecutiva e, pertanto, non deve essergli notificato l’atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall'art. 603 c.p.c., il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l'eccezione in materia di credito fondiario di cui all'art. 41, comma 1, d.lgs. n. 385 del 1993); tuttavia, ai sensi dell'art. 604, comma 2, c.p.c., nel corso del processo esecutivo, il debitore deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere ascoltato anche il terzo proprietario assoggettato all’esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c.

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 10808 del 05/06/2020 (Rv. 658034 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_603, Cod_Proc_Civ_art_604, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Civ_art_2910,

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2020