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Pignoramento di somme - vincolo di destinazione delle somme – Cass. n. 19103/2020

Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - dichiarazione del terzo -Procedura esecutiva nei confronti di un ente locale - Pignoramento di somme depositate presso il tesoriere - Deduzione dell'inefficacia del vincolo di destinazione delle somme - Onere a carico del creditore - Allegazione degli specifici pagamenti eseguiti dall'ente locale per debiti estranei al vincolo - Onere incombente sull'ente locale oppo-sto - Rispetto del dovuto ordine cronologico nell'esecuzione di tali pagamenti - Prova - Necessità - Fattispecie.

In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione ha l'onere di allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all'ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico. (Principio ribadito dalla S.C. la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rigettare l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore procedente per carenza di prova, lo aveva erroneamente gravato dell'onere probatorio in ordine al rispetto dell'ordine cronologico dei mandati di pagamento gravante sull'ente).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19103 del 15/09/2020

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