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Comune della residenza dichiarata o del domicilio eletto con l'atto di precetto – Cass. n. 20356/2020

Esecuzione forzata - competenza - per territorio - opposizioni all'esecuzione - Opposizione a precetto - Comune della residenza dichiarata o del domicilio eletto con l'atto di precetto - Coincidenza con quello del giudice dell'esecuzione - Presunzione - Conseguenze - Contestazione di detta coincidenza - Ammissibilità per il solo opponente - Sussistenza.  

contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all’esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20356 del 28/09/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_026_1, Cod_Proc_Civ_art_027, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_615

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cassazione

20356

2020