Skip to main content

Sopravvenienza del fallimento del debitore – Cass. n. 272/2021

Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo - Espropriazione di crediti presso terzi - Sopravvenienza del fallimento del debitore - Improcedibilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 51 l. fall. - Esclusione - Improseguibilità dell'accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c. (dopo la riforma della legge n. 228 del 2012) - Sussistenza - Fondamento. Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - divieto di esecuzioni individuali - In genere.

In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, il sopravvenuto fallimento del debitore pignorato - pur determinando, a norma dell'art. 51 l.fall., l'improseguibilità del processo esecutivo sospeso - non comporta l'improcedibilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo; tuttavia, dopo la riforma introdotta dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, si deve escludere la possibilità di dare ulteriore impulso all'accertamento endoesecutivo compiuto dallo stesso giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 549 c.p.c. (come modificato dall'art. 1, comma 20, numero 3), della legge n. 228 del 2012, e successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lettera m-ter), del decreto legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015), perché - come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 10 luglio 2019 - l'ordinanza emessa produce effetti ai soli fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e non dà luogo alla formazione di un giudicato sull'ano sul quantum del debito del terzo nei confronti dell'esecutato.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 272 del 12/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_549

corte

cassazione

272

2021