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Interventi di bonifica effettuati senza la predetta procedura – Cass. n. 41436/2021

Esecuzione forzata - in genere - Esecuzione mediante iscrizione a ruolo per il recupero delle spese sostenute dagli enti locali per gli interventi di bonifica o messa in sicurezza di siti inquinati - Presupposti - Procedura amministrativa prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, applicabile "ratione temporis" - Necessità - Interventi di bonifica effettuati senza la predetta procedura - Controversia patrimoniale per l'accertamento del responsabile, dell'urgenza di provvedere e della congruità dei rimborsi - Iscrizione a ruolo della pretesa di rimborso - Esclusione.

 

Con riguardo alle attività di messa in sicurezza e di bonifica ambientale di siti inquinati poste in essere dagli enti locali in surroga del responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 e del d.m. n. 471 del 1999, applicabili "ratione temporis", nonché delle eventuali leggi regionali di disciplina della materia, la possibilità per l'ente locale di procedere al recupero delle relative spese direttamente in via esecutiva nei confronti del responsabile, mediante iscrizione a ruolo delle corrispondenti somme, sussiste solo laddove sia stata posta in essere la procedura amministrativa prevista dal complesso normativo richiamato (che richiede la preventiva individuazione del responsabile dell'inquinamento e degli interventi necessari, una diffida ad adempiere entro 48 ore al predetto responsabile e, solo in caso di inerzia di quest'ultimo, l'esecuzione degli interventi in surroga), i cui atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo, con riserva della giurisdizione del giudice ordinario per le questioni patrimoniali; ove, invece, vengano invece effettuati dall'ente locale, a causa dell'urgenza, interventi di bonifica o messa in sicurezza di siti inquinati senza previa individuazione del responsabile dell'inquinamento e delle opere da eseguire e senza previa diffida ad adempiere, la pretesa al rimborso dà luogo ad un controversia esclusivamente patrimoniale, avente ad oggetto l'individuazione del responsabile dell'inquinamento e l'accertamento dell'urgenza di provvedere, nonché della congruità dei relativi esborsi, devoluta integralmente alla giurisdizione del giudice ordinario, senza possibilità di iscrivere a ruolo la pretesa di rimborso da parte dell'ente, il quale deve munirsi di idoneo titolo esecutivo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 41436 del 23/12/2021 (Rv. 663495 - 01)

 

Corte

Cassazione

41436

2021