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Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche – Cass. n. 8113/2022

Esecuzione forzata - vendita forzata - termini - Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche - Mancato rispetto del termine ex art. 631- bis c.p.c. - Mancato rispetto del termine per l'anticipazione delle spese necessarie per la pubblicità - Conseguenze - Differenza.

 

Il mancato rispetto del termine perentorio per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche determina l'estinzione (tipica) dell'esecuzione forzata ex art. 631-bis c.p.c., mentre il mancato rispetto di quello ordinatorio per l'anticipazione delle spese di pubblicità (incluso il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche prescritto dall'art. 18-bis del d.P.R. n. 115 del 2002) comporta l'impossibilità per la parte di compiere l’atto indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo, e la conseguente pronuncia di improseguibilità dello stesso.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8113 del 14/03/2022 (Rv. 664549 - 04)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_631

 

Corte

Cassazione

8113

2022