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Erronea indicazione di servitù attiva o passiva – Cass. n.16219/2022

Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - trasferimento - Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Erronea indicazione di servitù attiva o passiva - Invalidità - Sussistenza - Rimedi - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Procedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di espropriazione immobiliare, l'eventuale erronea indicazione, nel decreto di trasferimento, di servitù attive o passive riguardanti il bene trasferito, può essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui all'art. 287 c.p.c., in quanto trattasi di profilo che concerne non già un mero difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, bensì aspetti sostanziali che incidono sul contenuto di ciò che è trasferito rispetto a quanto è stato posto in vendita e pubblicizzato. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha annullato il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione aveva proceduto alla correzione dei decreti di trasferimento relativi a due lotti aggiudicati - risultanti dal frazionamento di un unico immobile nel corso della procedura esecutiva -, eliminandovi il riferimento alla servitù di passaggio gravante su uno di essi in favore dell'altro, benché di tale servitù si desse atto nella perizia e nell'avviso di vendita).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16219 del 19/05/2022 (Rv. 664904 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_586, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288

 

Corte

Cassazione 

16219

2022