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Ordinanza di assegnazione del credito non contestato – Cass. n. 16234/2022

Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - dichiarazione del terzo - Omessa dichiarazione del terzo - Ordinanza di assegnazione del credito non contestato - Opposizione ex art. 617 c.p.c. per vizi del provvedimento - Ammissibilità - Fattispecie.

 

Nei pignoramenti presso terzi, l’opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione è esperibile non solo nell'ipotesi di cui all'art. 548 c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto. (Principio affermato con riguardo all'opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 548 c.p.c. per far valere l'inesistenza del credito e la conseguente illegittimità, a fronte della mancata dichiarazione ex art. 547 c.p.c., dell'applicazione del meccanismo della "ficta confessio", in luogo del procedimento di cui all'art. 549 c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16234 del 19/05/2022 (Rv. 665105 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_549

 

Corte

Cassazione

16234

2022