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Indennizzo per irragionevole durata del processo – Cass. n. 35677/2022

Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore - beni impignorabili o relativamente impignorabili - beni ed entrate pubbliche - Indennizzo per irragionevole durata del processo - Pignoramenti eseguiti successivamente all'introduzione dell'art. 5- quinquies della l. n. 89 del 2001 - Espropriazione presso terzi - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

 

In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, per i pignoramenti successivi all'introduzione dell'art. 5-quinquies della l. n. 89 del 2001 (inserito dall'art. 6, comma 6, del d.l. n. 35 del 2013, conv. nella l. n. 64 del 2013, con decorrenza dal 9 aprile 2013), l'esecuzione forzata dev'essere proposta, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, nella forma dell'espropriazione diretta presso il debitore e non presso terzi, essendo irrilevante, al riguardo, il disposto del successivo art. 5-sexies, comma 11 (introdotto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della l. n. 208 del 2015), atteso che tale norma presuppone che l'assegnazione delle somme avvenga a seguito di un pignoramento eseguito esclusivamente con le forme dirette.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 35677 del 05/12/2022 (Rv. 666281 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543

 

Corte

Cassazione

35677

2022