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Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28562 del 13/10/2023 (Rv. 668951 - 01)

Atto emesso dal giudice dell'esecuzione immediatamente lesivo e non preparatorio - Opponibilità da parte degli interessati - Sussistenza - Rilevanza della gravità del vizio - Esclusione - Nullità radicale - Tempestiva opposizione - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

Qualsiasi atto emesso dal giudice dell'esecuzione che si sostenga illegittimo - purché immediatamente lesivo e non meramente preparatorio - è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi da parte di chi abbia interesse a ottenerne l'annullamento, a prescindere dalla gravità del vizio dedotto, ed anzi, di regola, deve essere impugnato entro il termine perentorio previsto dall'art 617 c.p.c., determinandosi, in mancanza, la sua sanatoria; anche laddove si tratti di nullità radicali, per le quali non sia configurabile la sanatoria a seguito di mancata opposizione nei termini di legge e tali da impedire all'atto illegittimo di produrre determinati effetti, non si verifica alcuna alterazione dell'ordinario regime dell'eventuale opposizione agli atti esecutivi in concreto proposta, fermo restando che, in tal caso, saranno sempre possibili sia ulteriori contestazioni di tali pretesi effetti nelle sedi opportune, sia la revoca di ufficio in ogni tempo dell'atto illegittimo da parte del giudice dell'esecuzione. (Nella specie la S.C. ha chiarito che, benché il provvedimento del g.e., contenente un ordine di pagamento nei confronti di terzi estranei alla procedura, fosse ”abnorme” l'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti di tale atto era disciplinata dalle regole ordinarie).

Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28562 del 13/10/2023 (Rv. 668951 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_487