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Esecuzione forzata - immobiliare Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24885 del 21/08/2023 (Rv. 668844 - 01)

Espropriazione forzata - Beni immobili gravati da ipoteca - Assunzione del debito da parte dell'aggiudicatario ex art. 508 c.p.c. - Natura - Conseguenze.

Nell'espropriazione forzata di beni immobili gravati da ipoteca, l'assunzione del debito, con le garanzie ad esso inerenti, da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 508 c.p.c. - in accordo col creditore ipotecario e con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione - costituisce una modalità alternativa di pagamento del prezzo di aggiudicazione che determina, da un lato, l'immediata e incondizionata liberazione del debitore nei limiti del debito assunto (e, cioè, della parte del prezzo che l'aggiudicatario è dispensato dal versare) e, dall'altro, la soddisfazione - non necessariamente totale, ma nella sola medesima misura corrispondente al debito assunto dall'aggiudicatario - del creditore ipotecario, con conseguente suo diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato (anche col rango ipotecario, se spettante) per il credito eventualmente residuo.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24885 del 21/08/2023 (Rv. 668844 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_508