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Esecuzione forzata - pignoramento: forma - effetti Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25368 del 28/08/2023 (Rv. 668821 - 01)

Estensione ad accessori, frutti e pertinenze - Locazione di immobile pignorato senza autorizzazione del g.e. - Occupazione "sine titulo" del bene da parte del conduttore - Obbligo di risarcimento del danno nei confronti della procedura - Sussistenza - Condizioni.

Il contratto di locazione dell'immobile pignorato, stipulato dal debitore esecutato senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, è nullo per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che la somma versata dal (preteso) conduttore al locatore deve intendersi corrisposta per un'occupazione "sine titulo", e che la procedura esecutiva può chiederne conto al debitore-locatore e non già al conduttore che abbia pagato in buona fede e sulla base di un ragionevole affidamento nella legittimazione del ricevente, essendo costui liberato ai sensi dell'art. 1189 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25368 del 28/08/2023 (Rv. 668821 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1189, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1571, Cod_Proc_Civ_art_560