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ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - in genere – Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 6827 del 24/03/2014 bis

Doveri del magistrato ex art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Accertamento della loro violazione - Rilevanza ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare - Esclusione - Efficacia sul piano deontologico - Sussistenza - Conseguenze. Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 6827 del 24/03/2014

Per tutti gli illeciti disciplinari previsti dal d.lgs. 24 febbraio 2006, n. 109 - ad eccezione di quelli contemplati dagli artt. 2, comma 2, lett. a), e 3, comma 1, lett. d) - è la stessa legge ad individuare, tipizzandole, le condotte disciplinarmente rilevanti assunte dal magistrato in contrasto con i doveri di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 109 cit., sicché l'accertamento della loro specifica violazione, mentre non rileva sul piano della verifica della sussistenza dell'illecito, essendo tale profilo assorbito da una valutazione compiuta "ex ante" dal legislatore per cui è esaustivo il confronto tra la fattispecie astratta e la condotta del magistrato a prescindere dalla finalità da questi perseguita, conserva invece efficacia sul piano deontologico, in relazione alla possibilità di applicazione - rimessa all'apprezzamento del giudice disciplinare - di clausole generali come la scarsa rilevanza del fatto, ovvero la scusabilità o giustificabilità della condotta dell'incolpato.

Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 6827 del 24/03/2014