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ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10627 del 15/05/2014

Provvedimenti giudiziari - Motivazione mediante riproduzione letterale degli atti di una delle parti del processo - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10627 del 15/05/2014

In tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, il recepimento letterale in un provvedimento giudiziario delle considerazioni contenute negli atti di una o entrambe le parti del processo è consentito se fatto per ragioni di economia processuale e di semplificazione, in funzione dell'accorciamento dei tempi di redazione, sempreché la riproduzione sia manifesta e la motivazione sia comunque supportata, pur se in modo non prevalente, da idonei spunti critici di ragionamento logico-giuridico propri del giudice, non potendosi risolvere nel mero assorbimento dell'atto di parte mediante ricopiatura, scannerizzazione e/o uso dello strumento informatico del "copia - incolla". (Nella specie, il giudice per le indagini preliminari aveva adottato un'ordinanza applicativa di misura cautelare limitandosi a riprodurre integralmente il testo della corrispondente richiesta formulata dal P.M., senza alcuna virgolettatura ed in assenza di vaglio critico).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10627 del 15/05/2014