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disciplinare magistrati. ritardi ultrannuali nel deposito dei provvedimenti – Corte di Cassazione, Sentenza n. 14268 del 08/07/2015

giustificazioni proporzionate alla gravità dei ritardi – necessità – carico di lavoro ed impegni aggiuntivi incombenti sul magistrato – rilevanza. Corte di Cassazione, Sentenza n. 14268 del 08/07/2015

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, i ritardi ultrannuali nel deposito dei provvedimenti possono ritenersi "giustificabili" solo in presenza di giustificazioni proporzionate alla loro ampiezza, dovendosi, in ogni caso, tener conto del carico di lavoro incombente sul magistrato, nonché dell'esistenza ed entità di eventuali impegni aggiuntivi affidati al medesimo.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 14268 del 08/07/2015 (dal sito web della Cassazione)