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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - in genere - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5942 del 11/03/2013

Obbligo di astensione del magistrato - Illecito disciplinare - Misura cautelare del trasferimento d'ufficio - Applicazione - Condizioni - Fattispecie.

In materia di illecito disciplinare non rileva, ai fini dell'applicazione - ex art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - della misura cautelare del trasferimento d'ufficio di un magistrato, la duplice circostanza, da un lato, che l'incolpato fosse a conoscenza o condividesse il consolidato orientamento della giurisprudenziale secondo cui, ai fini disciplinari, l'obbligo generale di astensione si configura prescindendo dall'applicazione dell'art. 52 cod. proc. pen., basandosi invece sulla disciplina sostanziale di cui all'art. 323 cod. pen., nonché, dall'altro, che taluno degli atti in relazione al quale è stato ravvisato il dovere di astenersi si presentasse di mera natura organizzativa e non strettamente giurisdizionale. In particolare, in relazione a tale secondo profilo, le esigenze di distacco, correttezza e imparzialità che devono assistere, soprattutto in termini di immagine, l'esercizio di tutte le funzioni giudiziarie "lato sensu" intese, comportano che il magistrato debba restare estraneo al compimento di atti destinati ad incidere, direttamente o indirettamente, sull'andamento e la conduzione del procedimento. (Nella specie, si è ritenuto l'obbligo di astensione violato per avere il capo di un ufficio di Procura della Repubblica apposto il visto sull'atto determinativo di una misura cautelare, a carico di taluni indagati per reati commessi in danno della società in cui il congiunto del magistrato rivestiva un'importante carica dirigenziale, e per avere affiancato, nella conduzione di indagini nelle quali il predetto congiunto rivestiva le qualità di indagato e di persona offesa, ai sostituti già titolari altri magistrati dell'ufficio ed, infine, per avere apposto un "visto di congruità" sulla liquidazione, sempre in favore del medesimo congiunto, di un compenso peritale di rilevante importo).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5942 del 11/03/2013