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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2323 del 31/01/2020 (Rv. 656869 - 02)

Ritardata scarcerazione - Illecito ex artt. 1 e 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari - Decorrenza di un nuovo termine di durata - Esclusione - Prassi dell'ufficio difforme dalla giurisprudenza consolidata di legittimità - Rilevanza scriminante - Esclusione.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato per ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare, sulla sussistenza dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006 (che punisce a titolo disciplinare la "grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile"), non incide l'avvenuta sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, la quale non comporta la decorrenza di un nuovo termine di durata della misura cautelare, trattandosi di misure coercitive omogenee; né può rilevare, come scriminante della condotta dell'incolpato, una prassi del suo ufficio difforme dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, atteso che le prassi seguite negli uffici e i comportamenti tenuti da soggetti investiti della titolarità dell'ufficio restano inidonei a rendere scusabile un errore tecnico che un magistrato non può e non deve commettere.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2323 del 31/01/2020 (Rv. 656869 - 02)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE