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Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12683 del 19/05/2017

Autenticazione di scrittura privata contenente una dichiarazione confessoria - Illecito disciplinare ex artt. 1 e 28 della legge notarile - Esclusione - Fondamento.

Prova civile - confessione - stragiudiziale In genere.

La dichiarazione confessoria contenuta in una scrittura privata, pur se autenticata da notaio, non costituisce un atto processuale, né un atto volto a precostituire una prova utilizzabile in sede giurisdizionale, perché l'efficacia privilegiata derivante dall'autenticazione si riferisce unicamente alla circostanza che una determinata dichiarazione sia stata resa e non anche al suo contenuto, né, infine, rientra tra gli atti di istruzione preventiva, la cui specifica disciplina è dettata dal codice di rito, sicchè deve escludersi che incorra nell'illecito disciplinare ex artt. 1 e 28 della legge notarile il notaio che proceda a tale autenticazione giacché, quand'anche la dichiarazione fosse stata fatta in vista di una sua possibile utilizzazione in un processo, non per questo muterebbe la propria natura, trasformandosi in atto processuale, insuscettibile di essere formato da un notaio, e resterebbe soggetta, quanto al contenuto ed alla rilevanza probatoria della stessa, alla valutazione ed all'apprezzamento del giudice.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12683 del 19/05/2017