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Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21000 del 12/10/2011

Individuazione dell'obbligazione pecuniaria - Adempimento - Rispettivamente al domicilio del creditore o del debitore - Fondamento - Condizioni e limiti.

Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e cioè aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., l'obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa; qualora, invece, tale determinazione non sia stata eseguita "ab origine" dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21000 del 12/10/2011