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Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - alienazione della cosa ricevuta indebitamente – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1289 del 01/02/2002

Decreto di esproprio - Ricorso per annullamento - Trascrizione - Esclusione - Sentenza - Opponibilità al terzo acquirente - Esclusione - Tutela del solvens - Art. 2038 cod. civ. - Applicabilità.

Poiché il ricorso giurisdizionale di annullamento del decreto di espropriazione non è suscettibile di trascrizione, non operano gli effetti della trascrizione della domanda diretta a far dichiarare la nullità del titolo di acquisto dell'<<accipiens>> e la sentenza di annullamento pronunciata nei confronti dell'espropriante - alienante non è opponibile ai successori a titolo particolare, che abbiano trascritto il loro titolo di acquisto; conseguentemente, resta esclusa ogni pretesa del solvens verso il terzo acquirente dell'accipiens, se non, ai sensi dell'art. 2038 cod. civ., nei limiti del corrispettivo dal terzo ancora dovuto o nei limiti dell'arricchimento del terzo.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1289 del 01/02/2002