Skip to main content

Obbligazioni pecuniarie - interessi - Cass. n. 17684/2020

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - Interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 - Assenza di termine convenzionale - Decorrenza - Mancata prova dei riferimenti cronologici ex art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 - Data di emissione della fattura - Rilevanza - Fondamento - Conseguenze in tema di riparto dell'onere probatorio - obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi .

OBBLIGAZIONI

PECUNIARIE

INTERESSI DI MORA

Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione "ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento; ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17684 del 25/08/2020 (Rv. 658624 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

corte 

cassazione

17684

2020