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Interessi di riscossione - Cass. n. 16778/2020

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - Interessi di mora ex art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973 - Assenza di provvedimenti attuativi - Conseguenze - Computabilità - Ultimo decreto - Rilevanza – Fattispecie - riscossione delle entrate patrimoniali .

INTERESSI

SAGGIO DEGLI INTERESSI

MORA

In tema di interessi di riscossione, la mancata emissione del decreto ministeriale che, ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973, determina annualmente la misura degli interessi di mora computabili dalla data di notifica della cartella fino alla data del pagamento, implica l'applicazione non già del tasso legale codicistico bensì del tasso fissato dall'ultimo decreto (o provvedimento dell'Agenzia delle entrate), che resta efficace fino alla deliberazione del nuovo provvedimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto, per il periodo 2001-2008, in difetto del d.m. relativo a tali annualità, valido il saggio previsto nell'ultimo decreto emesso per l'anno 2000).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 16778 del 06/08/2020 (Rv. 658696 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284

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