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Accesso al fondo ex art. 843 c.c. – Indennizzo – Cass. n. 20540/2020

Obbligazioni in genere - fonti delle obbligazioni - Accesso al fondo ex art. 843 c.c. - Indennizzo - Responsabilità da atto lecito - Condizioni. Proprietà - limitazioni legali della proprietà

L'art. 843 c.c., che riconosce al proprietario del fondo, sul quale venga eseguito l'accesso ed il passaggio per costruire o riparare opere del vicino o comuni, il diritto ad una congrua indennità nel caso in cui l'accesso gli produca un danno, delinea un'ipotesi di responsabilità da atto lecito che, sebbene prescinda dall'accertamento della colpa, esige tuttavia che il transito e l'accesso abbiano determinato un concreto pregiudizio al fondo interessato, fermo in ogni caso l'obbligo di ripristinare la situazione dei luoghi.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20540 del 29/09/2020 (Rv. 659181 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0843

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