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Finanziamento personale garantito da cessione del quinto della pensione – Cass. n. 24640/2021

Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - Finanziamento personale garantito da cessione del quinto della pensione - Istituto finanziatore accreditato presso l'INPS ma non convenzionato - Accordo che prevede il pagamento in favore dell'ente previdenziale di oneri di gestione delle cessioni - Validità - Fondamento.

 

In tema di finanziamenti personali garantiti da cessione del quinto della pensione, è valido il patto concluso mediante sottoscrizione del modulo di accreditamento con il quale l'istituto finanziatore, accreditato ma non convenzionato, si obblighi, accettando il regolamento approvato dall'INPS, a sostenere gli oneri di gestione delle cessioni sostenuti dall'istituto di previdenza, in quanto la disposizione dell'art. 1196 c.c., che pone le spese del pagamento a carico del debitore, così come può essere derogata da un accordo tra debitore e creditore, allo stesso modo può essere derogata da un accordo tra debitore ceduto e finanziatore cessionario del credito.

Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Sentenza n. 24640 del 13/09/2021 (Rv. 662476 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1196

 

Corte

Cassazione

24640

2021