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Cessione a determinate persone di crediti e diritti litigiosi – Cass. n. 14705/2022

Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - divieti di cessione - Cessione a determinate persone di crediti e diritti litigiosi - Divieto ex art. 1261 c.c. - Funzione - Credito la cui controversia sia stata definita con sentenza passata in giudicato - Inapplicabilità.

 

In tema di divieto di cessione a favore di determinate persone di crediti e diritti litigiosi, il dato testuale e la "ratio" dell'art. 1261 c.c., diretta ad impedire speculazioni sulle liti da parte dei pubblici ufficiali e degli esercenti le professioni legali che svolgono la loro funzione nell'ambito della giurisdizione dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale sia sorta la controversia, consentono di affermare che il divieto stesso non trova applicazione riguardo a un credito la cui controversia sia stata definita con sentenza passata in giudicato.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14705 del 10/05/2022 (Rv. 664790 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1261

 

Corte

Cassazione

14705

2022